www.vinoinrete.it
DOCG "Sforzato di Valtellina"
o "Sfursat di Valtellina"

Disciplinare di produzione


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 Marzo 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
(GU n. 81 del 7-4-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002;
Visto il ricorso della Federazione nazionale del commercio vinicolo della Confederazione italiana della vite e del vino - Unione italiana vini, avverso il contenuto dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione ed in particolare alla previsione che le operazioni di imbottigliamento del vino in questione, debbano essere effettuate nella zona di produzione delimitata;
Visto il parere negativo del comitato in merito al predetto ricorso, espresso nella riunione del 19 febbraio 2003;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" già riconosciuto come denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002, e precedenti o che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Art. 4.
1. I vini a denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5, e' concesso un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi com-petenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura vendita autorizzata fino ad esaurimento, ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.
Art. 5.
1. I soggetti che per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo con le modalità relative, stabilite nel comma successivo.
2. I soggetti ai quali e' concessa la facoltà prevista al comma precedente sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la richiesta con la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento del vino medesimo, precedente all'entrata in vigore del presente decreto, al fine dell'autorizzazione all'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il direttore generale: Abate


Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "SFORZATO DI VALTELLINA" O "SFURSAT DI VALTELLINA"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.
Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno diritto alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", purché ne posseggano i requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio.
La pigiatura a la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 hl/ha).
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' invece consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta", di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella sola lingua italiana.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

WEBMASTER L.ROMANO        GLOSSARIO

14/4/2003 17.07