MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 Marzo 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
(GU n. 81 del 7-4-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002;
Visto il ricorso della Federazione nazionale del commercio vinicolo della Confederazione italiana della vite e del vino - Unione italiana vini, avverso il contenuto dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione ed in particolare alla previsione che le operazioni di imbottigliamento del vino in questione, debbano essere effettuate nella zona di produzione delimitata;
Visto il parere negativo del comitato in merito al predetto ricorso, espresso nella riunione del 19 febbraio 2003;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
già riconosciuto come denominazione di origine controllata
"Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" con decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche ed e' approvato,
nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di
produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato"
o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1968, e successive modifiche deve intendersi revocata a
decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi
tutti gli effetti sino ad ora determinati.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di
origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat
di Valtellina", sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi
territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo
dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a
denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato" o
"Sfursat" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
1968, devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per
l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
"Valtellina" "Sforzato" o "Sfursat" di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, prodotti
dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione
della denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", che all'entrata in vigore
dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina
allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002, e
precedenti o che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di
invecchiamento, possono essere commercializzati con la denominazione
di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o
"Sfursat di Valtellina", a decorrere dalla data in cui potrà essere
utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", purché i
suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame
fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della
legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui
al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di
cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio
competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", solo dopo che, sottoposto ad
analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai
requisiti del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Art. 4.
1. I vini a denominazione di origine controllata "Valtellina"
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" che alla data
sopra citata trovansi già confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 5,
e' concesso un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura
e all'Ispettorato repressioni delle frodi com-petenti per territorio
e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura vendita
autorizzata fino ad esaurimento, ovvero su di essi sia riportato
l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di
prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché
documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei
mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono
essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo
stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere
indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della
relativa denuncia.
Art. 5.
1. I soggetti che per consolidata tradizione, hanno imbottigliato
il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" "Sforzato
di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" fuori della zona di
produzione di cui al predetto art. 3 del disciplinare di produzione
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e
successive modifiche, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare
fuori zona il vino medesimo con le modalità relative, stabilite nel
comma successivo.
2. I soggetti ai quali e' concessa la facoltà prevista al comma
precedente sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini la richiesta con la
documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione
all'imbottigliamento del vino medesimo, precedente all'entrata in
vigore del presente decreto, al fine dell'autorizzazione
all'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina".
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e'
tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "SFORZATO DI VALTELLINA" O "SFURSAT DI
VALTELLINA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere
ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti
da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo
90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in
pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di
livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di
Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i
pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume
Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano
frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio
compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per
l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per
ettaro.
Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno
diritto alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", purché ne
posseggano i requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di
produzione.
Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento
della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo
l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela
vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite
massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di
invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono essere effettuate nella
zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni
di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere
autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle
denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio
amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo
in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti
dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell'entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente
segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il
territorio.
La pigiatura a la vinificazione delle uve destinate alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata a
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in
periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente
segnalata all'organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata
anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della
concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione
parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile
condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non
potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di
Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha
diritto alla denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso
o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 hl/ha).
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere
immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento
di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato
decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua
immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di
carattere, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato
di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva",
"scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E' invece consentito, in conformità al disposto del decreto
ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi,
tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della
sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso
locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del
presente disciplinare di produzione deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono
essere di forma "bordolese" o "borgognotta", di vetro scuro e chiusa
con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle
vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da
compromettere il prestigio del vino.
Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche
se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre
riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella
sola lingua italiana.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine
controllata e garantita il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat
di Valtellina" ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di
produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo
stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima
della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra
produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto
vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella
fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.